Dotazioni di Bordo 2010 facciamo il punto su cosa cambia:

La prossima stagione Nautica sara’ caratterizzata da alcuni aggiornamenti riguardanti le dotazioni di bordo obbligatorie rispetto a quella trascorsa, ma veniamo al dettaglio di quelli che saranno i sostanziali cambiamenti imposti dal decreto ministeriale del 2 marzo 2009 riguardante la zattera di salvataggio e con il decreto del 18 marzo 2009 riguardante invece i giubbotti di salvataggio. E’importante anche ricordare che per essere in regola le dotazioni dovranno essere proporzionali al numero di persone imbarcabili. Cominciamo quindi dai giubbotti pubblicando la seguente tabella al fine di comprenderne i cambiamenti:

Nuova Normativa 2010 Giubbotti di Salvataggio:

Imbarcazione immatricolata nel 2009 - navigazione ENTRO 6 miglia
Deve avere a bordo obbligatoriamente i nuovi giubbetti rispondenti alla normativa ISO 12402 con galleggiabilita’ di
100 NEWTON

Imbarcazione immatricolata nel 2009 - navigazione OLTRE 6 miglia
Deve avere a bordo obbligatoriamente i nuovi giubbetti rispondenti alla normativa ISO 12402 con galleggiabilita’ di
150 NEWTON

Imbarcazione immatricolata PRIMA del 2009 - navigazione ENTRO 6 miglia
Puo’ avere a bordo ancora i giubbetti rispondenti alla vecchia normativa EN39 con galleggiabilita’ di 100 NEWTON

Imbarcazione immatricolata PRIMA del 2009 - navigazione OLTRE 6 miglia
Puo’ avere a bordo ancora i giubbetti rispondenti alla vecchia normativa EN39 con galleggiabilita’ di
150 NEWTON 

 I giubbetti Solas MED non rispondono piu’ alle direttive imposte dalla MSC.200(80) e successivi emendamenti. Per le zattere di salvataggio invece il legislatore lascia la possibilita’ di decidere se acquistare una zattera costiera di nuova introduzione o una gia’ in commercio da tempo per la navigazione oltre le 12 miglia che la supera in dotazioni.L’atollo invece in vigore da piu’di 10 anni non risponde piu’alle normative introdotte e va’sbarcato. 

Di seguito introduciamo la nuova normativa come detto precedentemente riguardante le zattere costiere:

Zattera di salvataggio “costiera” La zattera di salvataggio “costiera” è stata introdotta, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009, come mezzo di salvataggio collettivo al posto dell’atollo. Deve essere utilizzata quindi dalle unità da diporto che non dispongono della zattera standard, durante le navigazioni dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Naturalmente, può essere sostituita dalla zattera “standard” (vedi sopra) che possiede caratteristiche superiori. • La zattera “costiera” è tecnicamente uguale a quelle “standard”, però è aperta (quindi prive di tendalino), con il fondo non isolato contro il freddo e priva di luci. Tutte le caratteristiche, tra le quali il marchio di conformità, il modello, il numero delle persone per le quali è abilitata, il nome del fabbricante, le istruzioni per la messa a mare e la data entro la quale deve essere revisionata, devono essere riportate esternamente su una etichetta adesiva resistente all’acqua. Deve esserci anche la scritta “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.• La zattera costiera deve effettuare un primo controllo dopo 36 mesi e i successivi ogni due anni. Atollo: L’atollo (apparecchio galleggiante) non è più valido come dotazione di sicurezza. Le altre dotazioni di bordo quali fuochi,razzi,boette,estintori e altre rimangono identiche alla precedente normativa di cui abbiamo piu’volte pubblicato la tabella anche nelle precedenti versioni dell’agenda.

Buon Vento e Buona Navigazione a tutti.

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